Art. 21.

      1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

          a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 1.200 a 4.800 euro per

 

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chi esercita la caccia senza essere in possesso della relativa licenza di porto di fucile;

          b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

          c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;

          d) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

          e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;

          f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita l'uccellagione;

          g) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non compresi nell'elenco di cui alla lettera c), della quale è vietato l'abbattimento;

          h) l'ammenda fino a 1.500 euro per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

          i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c), d) e g), le pene sono raddoppiate».

 

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